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IL
COUNSELOR OLISTICO
Il counselor olistico: esercizio abusivo della
professione?
Manuela Rossini
Manuela Rossini, laureata in Giurisprudenza,
collabora con AIPT e vari altri enti ed associazioni
come responsabile area legislativa e punto di
riferimento a disposizione degli associati su
tematiche riguardanti la gestione amministrativa e
burocratica nel mondo dell’associazionismo. Dal 2005
svolge attività di docenza presso Enti di vario
genere in materia di legislazione e organizzazione
pratica in tema di associazionismo sportivo e
sociale e sulle professioni di tecnico sportivo,
operatore olistico e naturopata. Qui esamina
succintamente la posizione del counselor olistico
secondo la legislazione italiana.
Nella realtà dei
fatti è indubbio come il counselor sia
“all’interno di una selva oscura” in cui vi sono ambiti
non ben definiti dalla legge ed una miriade di ostacoli
frapposti dagli Ordini professionali in particolar
modo di quello degli psicologi che ravvisano
nell’attività in analisi un “esercizio abusivo
della professione”.
A conforto del nostro operatore vi sono sentenze penali
definitive come quelle del tribunale Lucca 610/2010 ove
in principio l’Ordine degli psicologi della
Toscana ha denunciato un centro additandolo di esercizio
abusivo della professione. I giudici, analizzando gli
atti giudiziari soprattutto le riproduzioni di
loro pubblicazioni e sentendo i frequentatori dei centri
hanno però sentenziato che “il fatto non sussiste” in
quanto il counselor in generale aiuti a migliorare la
qualità della vita dell’individuo e non certo a curare
patologie e malattie di qualunque genere.
Egli infatti appartiene al settore del “benessere”
inteso come quel settore molto vasto in cui
si raggruppano entità di soggetti il cui fine è
migliorare l’equilibrio psicofisico della persona.
L’obbiettivo quindi sarà il recupero ed il
mantenimento del benessere psicofisico della persona
nella sua totalità. Egli non è un operatore
medico tradizionale, non è suo compito
diagnosticare o curare patologie per cui è
necessario essere iscritti in Albi specifici
regolamentati dalla legge(l’articolo 2229 del
Codice Civile rammenta “La legge determina le
professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.”).
In pratica in mancanza di titolo abilitante il
semplice counselor olistico non può svolgere
attività che per legge è riservata solo a coloro che
sono iscritti in particolari albi pubblici o che sono
abilitati da un titolo professionale ravvisandosi in
questo caso il reato di esercizio abusivo della
professione in quanto l’articolo 348 del codice penale
dispone che “Chiunque abusivamente esercita una
professione, per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa da € 103,00 a € 516,00”.
A conclusione è utile quindi per il counselor, che non
sia iscritto in albi o registri nazionali, essere
cosciente di come e in che modo può operare limitandosi
a migliorare la qualità della vita del proprio cliente e
invitando lo stesso, nel caso ravvisi qualche patologia
o problema di carattere sanitario, a rivolgersi
immediatamente ad una struttura medica abilitata.
Ecco perché si consiglia di avvisare sin prima
dell’inizio del trattamento il cliente su chi si è e
come si opera eventualmente facendo firmare una “bozza
di consenso informato” onde tutelarsi in caso di ricorsi
giudiziari. Una buona presentazione sulla propria
attività e l’utilizzo di una terminologia semplice e
chiara aiuteranno quindi il counselor a farsi conoscere
per quello che si è nella realtà senza aver paura di
agire sul benessere dell’individuo nella sua
globalità.
Si sottolinea tuttavia come gli appartenenti agli Ordini
degli Psicologi, oltre a ravvisare un esercizio abusivo
della professione, intendano in qualche modo mettere in
dubbio anche la legalità della formazione data dalle
scuole di counseling in quanto alcune materie
tipiche della psicologia non possano di fatto essere
insegnate a dei “non psicologi” vedasi la sentenza che
in campo civilistico ha dato ragione in primo grado
all’Ordine degli Psicologi della Lombardia (sentenza
10289/2011del Tribunale di Milano).
Si è quindi di fronte ad un bivio: da una parte alcuni
giudici a livello penale non ravvisano l’esercizio
abusivo della professione del counselor di contro alcuni
giudici a livello civile hanno ultimamente sancito come
sia giusto applicare sanzioni disciplinari agli
psicologi che fanno “uso di strumenti conoscitivi
e di intervento riservati alla professione di psicologo,
a soggetti estranei alla professione stessa, anche
qualora insegni a tali soggetti discipline
psicologiche”.
Tuttavia onde evitare confusione e garantire la
professionalità della figura del counselor i parametri
minimi per l’accesso alla formazione sono stati sanciti
dalla sentenza del Tar Toscana, Sez. I, 13/06/2007
n. 875, che stabilisce come “la professione di
psicologo, in quanto regolamentata per legge, è
riservata a chi abbia conseguito la relativa
abilitazione; e altro è dire che sia precluso
trasmettere conoscenze scientifiche, culturali e
tecniche afferenti alle discipline psicologiche, a
soggetti che non conseguiranno l'abilitazione
professionale e che (di conseguenza) non potranno
esercitare legittimamente la professione (TAR Umbria, 5
dicembre 2005, n. 523). La somministrazione di
conoscenze, anche a livello universitario, concernente
tecniche della psicoterapia non può, evidentemente,
ledere di per sé gli interessi di cui è portatore
l'ordine professionale ricorrente e che si sostanziano
nella tutela dei professionisti abilitati ed iscritti
all'albo contro la illegittima concorrenza dei soggetti
non abilitati. Per conseguenza, tanto i singoli
professionisti quanto l'Ordine non hanno titolo né
interesse giuridicamente protetto ad opporsi a che le
conoscenze siano acquisite da una sfera più ampia di
soggetti. Per le considerazioni che precedono il ricorso
deve pertanto essere dichiarato inammissibile per
carenza di interesse”
A conclusione di tutto ciò appare indubbio come sia oggi
più che mai necessaria una legge di carattere nazionale
che recepisca i dettami dell’Unione Europea così
da definire la formazione e le caratteristiche
professionali di questa categoria emergente.
Articolo
di Manuela
Rossini.
Puo' essere riprodotto solo integralmente, o come
breve quotazione, citando l'autore e l'indirizzo di
questa pagina

This opera by Manuela
Rossini is
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