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IL COUNSELOR OLISTICO
Il counselor olistico: esercizio abusivo della professione?
Manuela Rossini

Manuela Rossini, laureata in Giurisprudenza, collabora con AIPT e vari altri enti ed associazioni come responsabile area legislativa e punto di riferimento a disposizione degli associati su tematiche riguardanti la gestione amministrativa e burocratica nel mondo dell’associazionismo. Dal 2005 svolge attività di docenza presso Enti di vario genere in materia di legislazione e organizzazione pratica in tema di associazionismo sportivo e sociale e sulle professioni di tecnico sportivo, operatore olistico e naturopata. Qui esamina succintamente la posizione del counselor olistico secondo la legislazione italiana. 


Nella realtà dei fatti è  indubbio come  il counselor sia “all’interno di una selva oscura” in cui vi sono ambiti non ben definiti dalla legge ed una miriade di ostacoli frapposti dagli  Ordini professionali in particolar modo di quello degli psicologi che ravvisano nell’attività in analisi  un “esercizio abusivo della professione”. 
A conforto del nostro operatore vi sono sentenze penali definitive come quelle del tribunale Lucca 610/2010 ove in principio  l’Ordine degli psicologi della Toscana ha denunciato un centro additandolo di esercizio abusivo della professione. I giudici, analizzando gli atti giudiziari soprattutto le riproduzioni di  loro pubblicazioni e sentendo i frequentatori dei centri hanno però sentenziato che “il fatto non sussiste” in quanto il counselor in generale aiuti a migliorare la qualità della vita dell’individuo e non certo a curare patologie e malattie di qualunque genere. 
Egli infatti appartiene al settore del “benessere”  inteso come   quel settore molto vasto in cui si raggruppano entità di soggetti il cui fine è migliorare l’equilibrio psicofisico della persona.
L’obbiettivo quindi sarà il recupero ed il  mantenimento del benessere psicofisico della persona nella sua totalità. Egli non   è un operatore medico tradizionale,  non è suo compito diagnosticare o curare  patologie per cui è necessario essere iscritti in Albi specifici regolamentati dalla legge(l’articolo  2229 del Codice Civile rammenta “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.”). In pratica in  mancanza di titolo abilitante il semplice counselor olistico  non può svolgere attività che per legge è riservata solo a coloro che sono iscritti in particolari albi pubblici o che sono abilitati da un titolo professionale ravvisandosi in questo caso il reato di esercizio abusivo della professione in quanto l’articolo 348 del codice penale dispone che “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103,00 a € 516,00”.
A conclusione è utile quindi per il counselor, che non sia iscritto in albi o registri nazionali, essere cosciente di come e in che modo può operare limitandosi a migliorare la qualità della vita del proprio cliente e invitando lo stesso, nel caso ravvisi qualche patologia o problema di carattere sanitario, a rivolgersi immediatamente  ad una struttura medica abilitata.
Ecco perché si consiglia di avvisare sin prima dell’inizio del trattamento il cliente su chi si è e come si opera eventualmente facendo firmare una “bozza di consenso informato” onde tutelarsi in caso di ricorsi giudiziari. Una buona presentazione sulla propria attività e l’utilizzo di una terminologia semplice e chiara aiuteranno quindi il counselor a farsi conoscere per quello che si è nella realtà senza aver paura di agire sul  benessere dell’individuo nella sua globalità.
Si sottolinea tuttavia come gli appartenenti agli Ordini degli Psicologi, oltre a ravvisare un esercizio abusivo della professione, intendano in qualche modo mettere in dubbio anche la legalità della formazione data dalle scuole di counseling  in quanto alcune materie tipiche della psicologia non possano di fatto essere insegnate a dei “non psicologi” vedasi la sentenza che in campo civilistico ha dato ragione in primo grado all’Ordine degli Psicologi della Lombardia (sentenza 10289/2011del Tribunale di Milano). 
Si è quindi di fronte ad un bivio: da una parte alcuni giudici a livello penale non ravvisano l’esercizio abusivo della professione del counselor di contro alcuni giudici a livello civile hanno ultimamente sancito come sia giusto applicare sanzioni disciplinari agli psicologi che fanno “uso  di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche”.
Tuttavia  onde evitare confusione e garantire la professionalità della figura del counselor i parametri minimi per l’accesso alla formazione sono stati sanciti dalla  sentenza del Tar Toscana, Sez. I, 13/06/2007 n. 875, che stabilisce come  “la professione di psicologo, in quanto regolamentata per legge, è riservata a chi abbia conseguito la relativa abilitazione; e altro è dire che sia precluso trasmettere conoscenze scientifiche, culturali e tecniche afferenti alle discipline psicologiche, a soggetti che non conseguiranno l'abilitazione professionale e che (di conseguenza) non potranno esercitare legittimamente la professione (TAR Umbria, 5 dicembre 2005, n. 523). La somministrazione di conoscenze, anche a livello universitario, concernente tecniche della psicoterapia non può, evidentemente, ledere di per sé gli interessi di cui è portatore l'ordine professionale ricorrente e che si sostanziano nella tutela dei professionisti abilitati ed iscritti all'albo contro la illegittima concorrenza dei soggetti non abilitati. Per conseguenza, tanto i singoli professionisti quanto l'Ordine non hanno titolo né interesse giuridicamente protetto ad opporsi a che le conoscenze siano acquisite da una sfera più ampia di soggetti. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse”
A conclusione di tutto ciò appare indubbio come sia oggi più che mai necessaria una legge di carattere nazionale che recepisca i dettami dell’Unione Europea  così da definire la formazione e le caratteristiche professionali  di questa categoria emergente.
 
Articolo di Manuela Rossini.
Puo' essere riprodotto solo integralmente, o come breve quotazione, citando l'autore e l'indirizzo di questa pagina

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